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Decreto Liquidità – Nuove misure di contenimento Covid-19: sospensione delle attività

News 15

Quali attività commerciali e servizi possono proseguire e quali invece sono sospese?

ATTIVITA’ SOSPESE:

Le attività di commercio che non possono rimanere aperte al pubblico, possono comunque proseguire l’attività di vendita mediante consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie volte ad evitare il contagio.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE:

Condizioni di apertura al pubblico

Gli esercizi la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare:
1) la distanza interpersonale di un metro;
2) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
3) che venga impedita la sosta all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Si raccomanda altresì l’applicazione delle seguenti ulteriori misure:

– garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
– garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
– ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
– utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
– uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

– Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Quali attività produttive e professionali possono proseguire e quali invece sono sospese?

ATTIVITA’ CHE POSSONO PROSEGUIRE

L’aggiornamento dell’allegato 3 ha comportato l’inserimento di alcune attività, quali ad esempio la silvicoltura, e la restrizione di altre attività precedentemente permesse, quali ad esempio la sottocategoria della fabbricazione di prodotti cartotecnici e la fabbricazione di carta da parati precedentemente permesse in quanto rientranti nella fabbricazione di articoli di carta e cartone. Si consiglia pertanto di verificare attentamente che il proprio codice ATECO rientri nel nuovo allegato 3, o in alternativa rientri in una attività comunque permessa, quali quelle della filiera dell’attività del settore agricolo, e di verificare eventuali informative o faq ufficiali fornite nei siti istituzionali (es: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa).

Tale allegato, che sostituisce quello formulato nei precedenti interventi normativi, può essere ulteriormente modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Le imprese le cui attività sono sospese in base alle modifiche dell’allegato 3 hanno la possibilità di completare le attività necessarie alla sospensione entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva possono proseguire le seguenti attività:

CONDIZIONI DI APERTURA

Le attività professionali che possono proseguire devono osservare le seguenti raccomandazioni:

Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Coordinamento con normative regionali e specifiche locali

Considerata la competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, del commercio, del trasporto pubblico e della tutela della sicurezza del lavoro, ogni Regione potrà emanare ordinanze che stabiliscono criteri più rigidi rispetto a quelli stabiliti dal Dpcm 10 aprile 2020; si consiglia quindi di verificare la normativa della Regione dove sono ubicate le unità produttive.

Si consiglia altresì, considerata la potestà dei Prefetti relativa alla concessione delle deroghe per la prosecuzione dell’attività, di verificare eventuali informative o faq presenti nei siti istituzionali delle singole Prefetture dove sono ubicate le unità produttive.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, è stata pubblicata sul BUR n. 50 del 13 aprile 2020 l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 dove si stabiliscono ulteriori criteri restrittivi per le attività produttive e commerciali, tra i quali:

a) è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;

b) è fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
1) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
4) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell’allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;

c) i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

d) gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;

e) in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all’allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

f) è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;

g) nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;

h) la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera e);

i) in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.

Si allega qui il pdf con l’elenco delle attività produttive che possono proseguire e relativi codici ATECO.

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