Agoràpro

Blocco dei licenziamenti tra proroghe e deroghe

Con l’ultimo decreto legge emanato in pieno agosto (d. l. 104/2020, noto come “decreto Agosto”) il Governo ha prorogato il blocco dei licenziamenti, ormai perdurante dal 17 marzo 2020 (prima con il decreto c.d. “Cura Italia” e poi con il decreto c.d. “Rilancio”), fino al termine massimo del 31 dicembre 2020.

Stavolta, tuttavia, le rigidità iniziali dettate dalla situazione emergenziale sono state allentate, essendo stati previsti un termine mobile e varie proroghe.

Vediamo in sintesi i punti salienti dell’attuale normativa in tema di licenziamenti.

Cosa prevede il decreto “Agosto”?

I primi due commi dell’art. 14 del d.l. 104/2020 confermano, in linea generale, le preclusioni già in vigore:

Il decreto “Agosto” ha però ristretto la platea di destinatari del blocco dei licenziamenti, limitandolo a quei datori di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti:

ovvero

Ciò significa che il blocco dei licenziamenti (sia collettivi che individuali e sempre per motivi economici) ha una durata non più predeterminata (come era previsto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”), ma variabile, essendo correlata alla fruizione di altre 18 settimane di CIG-COVID ovvero all’esenzione contributiva di 4 mesi, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2020.

Per appurare la vigenza del blocco dei licenziamenti, sarà dunque necessario verificare la scadenza dei trattamenti integrativi salariali ovvero dell’esonero contributivo.

Deroghe al blocco: in quali casi è possibile procedere al licenziamento già dal 17 agosto?

Dal punto di vista soggettivo, rimane escluso dal blocco quel datore di lavoro che non abbia fatto ricorso all’integrazione salariale COVID-19 di 18 settimane (nemmeno parzialmente) e tanto meno all’esonero contributivo, e che abbia deciso di procedere ad una riorganizzazione aziendale. In questo caso, il datore di lavoro potrebbe procedere con uno o più licenziamenti per ragioni economiche, a condizione di non ricorrere in un secondo momento al trattamento di integrazione salariale.

Oltre a questo caso, che si ricava a contrario dai commi 1 e 2 dell’art. 14 citato, non vige il blocco dei licenziamenti nei casi espressamente previsti dal comma 3, ossia:

Dunque, possiamo affermare che sussiste ancora un blocco generalizzato dei licenziamenti volto a garantire i livelli occupazionali, incentivando le aziende a mantenere in forza i lavoratori dando loro sostegno tramite gli ammortizzatori sociali o gli sgravi contributivi, permettendo i licenziamenti solo nei (rari) casi di mancata fruizione di tali agevolazioni.

È stata però aperta una breccia tramite gli accordi collettivi aziendali che permettono di superare l’ostacolo del divieto (evitando il rischio di nullità del licenziamento) pur continuando a fruire delle agevolazioni sociali a carico dello Stato. Di fatto, una sorta di moratoria, che parrebbe snaturare il senso del divieto stesso, ma che era di fatto necessaria, considerate le istanze delle parti sociali.

In attesa della conversione del decreto legge, se si intende procedere con un licenziamento, è bene verificare ogni aspetto con cautela ed attenzione, per non incorrere in nullità e sanzioni.

Avv. Erica Mussato
Diritto del Lavoro e Previdenziale

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter Agoràpro.