Con il termine Sovraindebitamento deve intendersi la costante incapacità di far fronte ai debiti scaduti a causa di una cronica situazione di illiquidità.
Mai come oggi molte persone si trovano ad affrontare le conseguenze derivanti dalla sopravvenuta riduzione delle proprie disponibilità economiche, imputabile non solo alla crisi pandemica ma, in generale, alla cronica instabilità del mercato del lavoro e all’abuso del credito al consumo. Molti, quindi, non riescono a far fronte agli impegni mensili (ad esempio il pagamento della rata del mutuo o dei vari finanziamenti) e ad avere contemporaneamente sufficienti risorse da destinare alle esigenze di vita quotidiana.
Con la Legge n. 3 del 27.1.2012 (cd. Legge Salva Suicidi) è stata affrontata per la prima volta nel nostro Paese la tematica dell’Insolvenza Civile, ovvero l’insolvenza di quei soggetti che non possono ricorrere agli strumenti messi a disposizione dalla Legge Fallimentare per uscire dalla propria crisi patrimoniale e finanziaria. Tale normativa è stata introdotta anche al fine di evitare che i soggetti sovraindebitati siano costretti a rivolgersi al mercato dell’usura per arginare la situazione, entrando così in un vortice senza via di uscita.
Le procedure alle quali possono ricorrere questi soggetti sono:
– il Piano del Consumatore
– l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (cd. accordo con i creditori)
– la Liquidazione del Patrimonio.
I vantaggi derivanti da tali procedure sono molteplici. Infatti, oltre alla esdebitazione finale vi è la possibile falcidia anche dei crediti privilegiati (compresi i tributari), il blocco del decorso degli interessi (convenzionali e legali) sui debiti chirografari ed il blocco delle procedure esecutive.
Possono accedere alle procedure di Sovraindebitamento:
a) Debitori Civili e Consumatori ;
b) Professionisti, artisti e lavoratori autonomi;
c) Società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali;
d) Imprenditori commerciali minori, quindi, sotto la soglia di fallibilità dell’art. 1 Legge Fallimentare oppure sopra la soglia ma non fallibili (perché decorso 1 anno dalla cancellazione dal registro imprese ex art. 10 LF), nonché gli eredi dell’imprenditore defunto;
e) Imprenditori agricoli;
f) Le start up innovative (non oltre 5 anni dalla costituzione) di qualsiasi dimensione;
g) Fideiussori;
h) Condominio e singoli condomini;
i) Società ed enti che non svolgono attività di impresa, come ad esempio, le associazioni riconosciute e non; le fondazioni riconosciute, i comitati, le organizzazioni di volontariato ex legge 226/1991, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti lirici, le Onlus ex d.lgs. 460/1997, i Centri di formazione professionale ex legge 845/1978, gli Istituti di patronato ex legge 152/2001 e DPR 1017/1986, le associazioni di promozione sociale ex legge 383/2000;
l) Soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.n.c. e S.a.s) o socio/garante di società di capitali (S.p.a. e S.r.l.).
I professionisti di Agoràpro, dopo un’ attenta analisi della situazione patrimoniale e finanziaria, mettono il Sovraindebitato nella condizione di conoscere le possibilità offerte dalla normativa, di individuare lo strumento di Composizione della Crisi che meglio si adatta alla sua situazione ed alle sue esigenze, nonché garantiscono assistenza adeguata in ogni fase della procedura sia avanti all’Organismo di Composizione della Crisi, sia avanti al Tribunale territorialmente competente fino all’esdebitazione.