- Aggiornamento del 27/03/2020
In seguito alle nuove disposizioni contenute nel DL 25.3.2020 n. 19, l’articolo è stato aggiornato ed è consultabile qui.
In queste ultime settimane si è intensificata l’attività legislativa ministeriale con un incalzarsi di provvedimenti e successivi adeguamenti dettati dall’urgenza di far fronte all’emergenza sanitaria, di rilevanza ormai internazionale, derivante dal rischio connesso all’insorgenza di patologie da COVID-19. La situazione pare aggravarsi in tutto il territorio nazionale di ora in ora, a causa del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia.
Restrizioni, diritto alla libera circolazione e diritto alla salute
Tutti questi provvedimenti hanno in comune l’aver previsto regole sempre più restrittive del diritto costituzionalmente garantito della libera circolazione delle persone a favore del diritto alla salute. Quest’ultimo, infatti, è ritenuto maggiormente meritevole di tutela.
Inizialmente le restrizioni erano relative ad alcune zone territoriali circoscritte, ma dal giorno 9 marzo u.s. sono state estese a tutto il territorio nazionale e, da ultimo, hanno limitato in modo importante anche le attività lavorative per le quali è necessario spostarsi da casa.
Ora è previsto che ci si possa spostare unicamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e solo in relazione a quanto specificato nell’ultimo provvedimento di ieri 11 marzo.
Nelle ultime ore, infatti, sono state strette le maglie anche in relazione alle “comprovate esigenze lavorative”, le quali devono essere valutate in modo più rigoroso. Oltre a dover specificare per quale azienda si presta l’opera, le forze dell’ordine potranno verificare a posteriori la veridicità delle dichiarazioni e se il lavoratore avesse o meno la possibilità di lavorare in smart working.
L’autodichiarazione
A tal fine il Ministero ha predisposto un modulo di autodichiarazione, che occorre portare con sé ogni volta che si esce di casa, per permettere l’accertamento dei motivi sottesi allo spostamento da parte degli organi preposti al controllo.
Al momento, quindi – e salvo ogni ulteriore approfondimento e chiarimento che potrà arrivare nei prossimi giorni -, pare che, fuori dalle richiamate esigenze ovvero in difetto di esibizione dell’autocertificazione, l’Autorità Giudiziaria competente al controllo sia autorizzata a comminare la sanzione così come prevista nel DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 4, comma 2: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3 comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6”.
A questo proposito è utile riportare il testo dell’articolo 650 del codice penale “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro”.
La responsabilità penale
Viene dunque prevista e adottata una misura sanzionatoria concreta e particolarmente gravosa per assicurare gli obiettivi normativi. Questo significa che qualsiasi violazione di questo tipo non viene sanzionata con una contravvenzione amministrativa, ma con una contravvenzione penale con tutte le conseguenze del caso.
A questo riguardo, senza voler fare allarmismi, ma cercando di inquadrare al meglio quanto normativamente previsto, qualsiasi violazione della normativa sopra richiamata è considerata quantomai rilevante e con conseguenze di portata non prettamente economica (pagamento dell’importo se irrogata l’ammenda).
La violazione, infatti, potrebbe potenzialmente portare ad una condanna penale, e come tale iscrivibile nel casellario giudiziale come precedente penale.
A questo proposito, oltre a mettere al centro la salute pubblica ed il rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno, si evidenzia che, in caso di contestazione della violazione, è poi possibile eventualmente proporre oblazione o valutare altri rimedi per limitare le conseguenze penali.
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