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Detrazione fiscale del 110% su interventi immobiliari (c.d. “Superbonus”)

Superbonus DETRAZIONE FISCALE DEL 110% SU INTERVENTI IMMOBILIARI

news 32
di Daniela Zanella e Denis Michielin

Con il D.L. 19.05.2020 n. 34 (c.d decreto “Rilancio”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 il 19.05.2020 è stata incrementata al 110% l’aliquota della detrazione fiscale IRPEF spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Sono agevolate le spese per gli interventi su singole unità immobiliari sostenute dall’ 01.07.2020 al 31.12.2021 da:

L’agevolazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli, schermature solari o serramenti), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti.

Dovrà essere rilasciata asseverazione da tecnico abilitato, attraverso attestato di prestazione energetica (APE).

Detti requisiti minimi devono consentire:

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013; non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’in­stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

Ai fini della cessione i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti dai decreti sull’efficientamento energetico e sulla riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute.

La copia delle asseverazioni nel caso di sconto in fattura sarà trasmessa all’ENEA.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

Per la regolarità dei lavori si dovrà consultare un tecnico professionista abilitato che valuti l’intervento edilizio e depositi in comune le pratiche.

Nel caso in cui non sia applicabile il c.d. “Superbonus” del 110% è sempre possibile ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65%.

Per chiarimenti sull’argomento siamo a disposizione per un incontro preliminare di confronto sulla valutazione degli interventi possibili e sulle agevolazioni fiscali relative.

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