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Il Fondo Indennizzo Risparmiatori ai tempi del Coronavirus

News aggiornata il 15/10/2020 a questo link

Al fine di tutelare il risparmio e di controllare l’esercizio del credito, la legge del 30 dicembre 2018 n. 145 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.), con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Tale organo è chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte delle banche e delle loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 (tra cui Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) a seguito delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Chi può accedere al Fondo?

Possono accedere a tale Fondo soltanto i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali (anche agricoli o coltivatori diretti), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 32 e 35 d. lgs. 117/2017, nonché i loro “successori” mortis causa e i loro “familiari” in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

I soggetti richiedenti avranno diritto ad un indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata e prioritaria se soddisfano altresì una delle seguenti condizioni:

Quando presentare la domanda? Il Decreto “anti Coronavirus” proroga i termini

Inizialmente la data di scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 18 febbraio 2020, poi prorogata per motivi tecnici al 18 aprile 2020.

Il nuovissimo Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 cd. “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.03.2020, ha previsto un’ulteriore proroga dei termini per la presentazione della domanda che non sarà più quindi il 18.04.2020 ma bensì il 18 giugno 2020.

La Relazione Illustrativa che accompagna il decreto anti Coronavirus giustifica tale scelta in considerazione, da un lato, dell’elevato numero di risparmiatori interessati all’accesso al F.I.R. e, dall’altro, delle difficoltà operative e materiali degli operatori creditizi competenti a rilasciare la documentazione bancaria necessaria.

Quanto verrà rimborsato? Il nuovo Decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di chiedere un anticipo del 40%

L’indennizzo previsto dalla legge è determinato:

E’ bene ribadire che tutti gli indennizzi saranno corrisposti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

Il nuovo D. L. “Cura Italia” n. 18 del 17.03.20202 incide in maniera interessante sulle tempistiche per ottenere detto rimborso.

I risparmiatori, infatti, in attesa della predisposizione del piano di riparto definitivo, potranno chiedere un anticipo pari al 40% dell’importo di indennizzo deliberato dalla Commissione Tecnica al seguito del completamento dell’esame istruttorio.

Vi terremo aggiornati sulle modalità tecnico – operative che verranno predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché dalla Consap s.p.a. per chiedere il predetto anticipo.

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