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La sospensione delle azioni di recupero dell’Agente della riscossione: facciamo il punto

Gli step legislativi

Con il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18/2020 era stata prevista la sospensione dei termini per il pagamento all’Agente della Riscossione delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi (imposte dirette e iva), degli accertamenti esecutivi doganali, delle ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e degli accertamenti esecutivi degli enti locali.

Detta sospensione riguardava tutti i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I versamenti dovuti in tale periodo dovevano poi essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Successivamente il Decreto Legge “Rilancio” n. 34/2020 ha differito ulteriormente la predetta sospensione prorogandola fino al 31 agosto 2020.

Con detta norma è anche stato disposto che per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalla rateizzazione accordata con l’Agente della Riscossione si verificava in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché di cinque.

Il Legislatore, poi, con il Decreto Legge “Agosto” n. 104/2020 è nuovamente tornato sul punto sostituendo la data del 31 agosto con quella del 15 ottobre 2020.

Tale norma è intervenuta anche sulla possibilità da parte dell’Agente della Riscossione di effettuare pignoramenti presso terzi sul salario e sulle altre indennità relative al rapporto di lavoro, sul TFR e sulle pensioni, sospendendo il tutto sino al 31 dicembre 2020. Sino a tale data, quindi, non solo sono inibite le nuove azioni esecutive, ma, per quelle già in essere, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il datore di lavoro o l’ente pensionistico devono erogare lo stipendio o la pensione senza decurtazioni.

Un ulteriore intervento legislativo si è avuto con il Decreto Legge n. 125/2020 con il quale è stata prorogata la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei versamenti da eseguirsi all’Agente della Riscossione. I versamenti delle somme da recuperare affidate all’Agente, pertanto, potranno essere eseguiti al massimo fino al 31 gennaio 2021.

Infine, l’ultimo recentissimo intervento legislativo si è avuto con il Decreto Legge “Ristori-quater” n. 157/2020 con il quale:

Che cosa può fare il contribuente nel frattempo?

Premesso che il contribuente può sempre adempiere spontaneamente anche durante il periodo di sospensione, egli può comunque chiedere una rateizzazione delle proprie cartelle di pagamento entro il termine massimo del 31 gennaio 2021 per evitare di incorrere in recuperi forzosi delle somme.

Il contribuente, inoltre, relativamente ai piani di rateizzazione, potrà beneficiare del maggior periodo di decadenza stabilito nel mancato pagamento di dici rate, anche non consecutive, invece che delle cinque canoniche previste.

Da ultimo si ricorda che il Decreto Legge n. 125/2020 non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della cd. “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, che rimane fissata al 10 dicembre 2020.

In sintesi, dall’8.03.2020 al 31.12.2020, le azioni di recupero dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e, pertanto, fino a tale data, l’Agente della Riscossione non potrà procedere all’iscrizione di fermi amministrativi o di ipoteche, né all’avvio di procedure esecutive.

Evidenziamo tuttavia che questo vale solo quando il creditore è l’Agente della Riscossione e non trova efficacia quando il creditore è un privato, persona fisica o società che sia.

Avv. Linda Girardi – Diritto bancario e recupero credito Foro di Treviso

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