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Contratto di lavoro e clausole ad hoc

Il contratto di lavoro è il documento che contiene le condizioni di lavoro stabilite tra le parti. Affidarsi a moduli standardizzati non garantisce alcuna tutela all’imprenditore, perché non permette di adattare il contenuto del contratto alle necessità dell’azienda.

La scelta della tipologia di contratto rappresenta la prima fondamentale scelta che determinerà poi l’intero svolgimento del rapporto di lavoro.

Sbagliare la tipologia di contratto, la scelta dell’inquadramento sulla base delle mansioni assegnate, l’impostazione dell’orario di lavoro, espone l’imprenditore al rischio di contestazione da parte del lavoratore, con conseguenti richieste economiche che potrebbero mettere in seria difficoltà l’azienda.

Ad esempio: la scelta tra l’apprendistato e un ordinario contratto di lavoro è cruciale e va ponderata tenendo conto delle esigenze dell’azienda, della tipologia di mansioni e ruolo assegnati, nonché delle caratteristiche specifiche, anagrafiche e formative, del lavoratore. E ancora: il ricorso ad un contratto part time o full time implica una valutazione specifica di costi che non sempre appare scontata e va dunque ponderata.


Non solo. Se è vero che il contenuto del contratto di lavoro è sostanzialmente standard, è vero anche che è possibile inserire all’interno del contratto ulteriori clausole, a seconda delle esigenze delle parti.
La previsione di clausole specifiche, quali il patto di prova, il patto di non concorrenza, il patto di durata minima garantita, permette di adattare il contratto di lavoro alle intenzioni delle parti.

Si tratta, tuttavia, di clausole che non possono e non devono avere un contenuto standard, ma che vanno studiate e redatte singolarmente, tenendo conto del caso specifico e delle necessità aziendali.

L’inserimento di un patto di prova, ad esempio, va gestito tenendo conto della normativa collettiva, che prevede specifici limiti temporali in base al livello di inquadramento e che stabilisce in maniera diversa la sua durata, in mesi, giorni, lavorativi o di calendario.

La previsione di un patto di non concorrenza che possa risultare poi illegittimo per il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e via via sviluppati dalla giurisprudenza, espone l’imprenditore al rischio di non poter pretendere dal lavoratore il rispetto del vincolo di non concorrenza al termine del contratto. Rischio questo che va ben oltre la mera perdita economica.

Il team di Agoràpro, preparato e aggiornato sulla normativa in tema di lavoro, è in grado di consigliare al meglio l’imprenditore nella scelta della tipologia contrattuale più adatta, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e collettiva, adattando le condizioni alle esigenze aziendali e del lavoratore.
In questo modo, l’imprenditore trova in un’unica realtà diverse professionalità in grado di sostenerlo nelle scelte cruciali e quotidiane della sua azienda, adattando i modelli contrattuali alle specifiche esigenze.

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