Fatturazione per operazioni inesistenti: accertamento tributario e procedimento penale.

Occorre rendersi conto di ciò che si rischia quando si cerca di raggiungere facili ed apparenti vantaggi attraverso strumenti illeciti pensati per “correggere” i bilanci e/o accedere a crediti di imposta o incentivi.

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Uno dei reati più ricorrenti fra gli operatori economici nei periodi di crisi è quello della “falsa fatturazione”. Occorre rendersi conto di ciò che si rischia quando si cerca di raggiungere facili ed apparenti vantaggi attraverso strumenti illeciti pensati per “correggere” i bilanci e/o accedere a crediti di imposta o incentivi. Vediamo come si struttura il reato.

La falsità delle fatture può riguardare operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.

Le fatture false possono riguardare operazioni sia di cessioni di beni che di prestazioni di servizi, anche se queste ultime sono molto più diffuse in quanto più difficili da individuare vista la loro immaterialità e, inoltre, risultano non definite con sufficiente chiarezza dalla documentazione contabile ed anche extracontabile.

Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’operazione sottostante esiste, ma è stata posta in essere tra soggetti diversi da quelli individuati nel documento allo scopo di permettere all’utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti ma non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

Le operazioni sono oggettivamente inesistenti, invece, quando nascono e si concludono solo sulla carta, ossia senza che vi sia stata oggettivamente alcuna operazione economica oppure nel caso di un’operazione economica con un corrispettivo economico inferiore a quello fatturato, in modo da consentire all’utilizzatore di ridurre il proprio reddito mediante la deduzione di costi fittizi.

La fattura falsa è un illecito tributario che viene accertato dall’amministrazione finanziaria, cioè dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

La sanzione penale per la falsa fatturazione prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (art. 8, 1° comma, D. Lgs. 74/00). Inoltre, se nel corso del medesimo periodo di imposta vengono emesse o utilizzate più fatture false, la condotta si considera come un unico reato.

Sia per l’emissione che per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, non esiste una soglia minima di punibilità;l’’emissione o l’utilizzo di una fattura falsa anche di importi esigui è penalmente rilevante.

Chi crea la fattura falsa, peraltro, dovrà corrispondere le imposte per i documenti emessi: non importa se si tratti di attività illecita.

Chi, invece, riceve e si avvale delle fatture false, oltre al procedimento penale ed alla reclusione, subisce un accertamento fiscale per la ricostruzione dell’effettivo reddito (con il recupero a tassazione dei costi fittizi e, perciò, indebitamente dedotti).

Fatture false e processo penale

Nei procedimenti penali per falsa fatturazione spetta all’Amministrazione l’onere della prova, cioè dimostrare che le fatture sono state emesse a fronte di operazioni commerciali mai poste in essere, ovvero non effettuate tra i soggetti indicati nelle fatture stesse. L’Amministrazione deve anche indicare gli elementi indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza, ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte dell’acquirente che richiede la detrazione. Tuttavia, se la prova viene fornita (ad esempio: mancato pagamento della prestazione, mancanza di struttura adeguata per fornire una prestazione particolarmente impegnativa, ecc…), l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni ricade sul contribuente.

Il contribuente, per dimostrare la legittimità e la correttezza delle detrazioni deve fornire documenti contabili idonei a dimostrare l’esistenza reale di rapporti commerciali con il fornitore (preventivi, contratti, scambio di corrispondenza, documenti di trasporto, fatture ecc…); in proposito, non è sufficiente la sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali.

Concludendo, nei casi sopracitati è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato. L’emissione e l’utilizzo di fatture false non è la soluzione per risolvere problemi di bilancio o liquidità, anzi l’operazione può essere facilmente oggetto di indagine e comportare problematiche ancora più gravi di quelle a cui si pensava di rimediare.


Scritto da:
Avv. Luisa Osellame, Diritto Penale, Patrocinante in Cassazione

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