L’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte convenuta opposta. Ne consegue che, ove la mediazione non venga attivata, alla pronuncia di improcedibilità consegue anche la revoca del decreto ingiuntivo.
L’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte convenuta opposta. Ne consegue che, ove la mediazione non venga attivata, alla pronuncia di improcedibilità consegue anche la revoca del decreto ingiuntivo.