Botteghe e negozi – Il credito spetta solo a canone pagato

07.04.20 - Il credito d'imposta spetta solamente a canone pagato ed è relativo agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi) e non spetta agli immobili di categoria catastale D/8

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News 14 – Aggiornamento del 7 aprile 2020
Qui un aggiornamento al 04/08/2020

Nella nostra precedente news 10 avevamo specificato che il credito d’imposta per le locazioni commerciali spetta solamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi) e  non spetta agli immobili di categoria catastale D/8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.

La norma di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 Cura Italia riconosce il credito d’imposta in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, ma senza citare il fatto che debba essere effettivamente corrisposto al locatore, per poter godere del bonus fiscale.

La circolare n. 8/E/2020 dell ‘Agenzia delle Entrate, invece, alla risposta 3.1, afferma che il credito d’imposta compete solo a coloro che hanno versato i canoni di locazione, poiché si tratta di supportare il contribuente verso un costo che ha effettivamente sostenuto, con esclusione delle attività identificate agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020.

Ricordiamo che non possono usufruire del credito d’imposta i contratti che hanno ad oggetto affitto di ramo d’azienda o altri contratti che regolano i rapporti tra le parti per gli immobili ad uso commerciale.

Resta ferma la possibilità di utilizzare il bonus fiscale in compensazione in F24 già dallo scorso 25 marzo.

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