Decreto Cura Italia – Al via il credito d’imposta per botteghe e negozi

26.03.20 Credito d’imposta per il 60% del canone di locazione per negozi. Come usare il credito? Quali attività sono o non sono ammesse al credito?

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  • l’articolo è stato aggiornato il 7 aprile 2020. L’aggiornamento è consultabile qui.

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Qui un aggiornamento al 04/08/2020

Gli esercenti attività d’impresa che hanno stipulato un contratto di locazione per negozi e botteghe censiti catastalmente alla categoria catastale C/1 possono godere di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, a valere per l’anno 2020, come da art. 65 del DL18/2020, c.d. “Cura Italia”.

Categorie catastali dell’immobile ed estremi del contratto di locazione

Per poter beneficiare del credito d’imposta il contratto di locazione deve essere in corso di validità fino almeno al mese di marzo, anche frazione di mese, quindi non scaduto e non risolto, e nulla si cita in merito alle obbligazioni verso il locatore, quindi anche se il canone non risulta pagato si accede comunque al bonus.

Qualsiasi altro fabbricato, utilizzato come negozio, ma censito catastalmente in modo diverso dalla categoria C/1 non può beneficiare del bonus.

Il dubbio invece permane per quei contratti di locazione in cui sono locate sia categorie catastali C/1 che C/2. Qui, molto probabilmente, si tratterà di individuare in base ai mq l’importo della locazione ed individuare il credito d’imposta solo sulla categoria catastale C/1.

Quando e come utilizzare il credito

Il credito può essere utilizzato, a partire dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, (art. 17 D.Lgs. 241/97) da presentare utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle entrate.

Con la Risoluzione nr. 13/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato e definito che il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo del credito d’imposta è il seguente:

6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – art. 65 DL 18/2020”. 

Non usufruiscono del credito queste attività “essenziali”

Purtroppo non possono godere di questo bonus le attività identificate come essenziali (Allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020), per le quali non è stata sospesa l’attività. Nello specifico: 

Commercio al dettaglio:

  • in ipermercati
  • in supermercati
  • in discount di alimentari
  • in minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • di prodotti surgelati
  • in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • di articoli igienico-sanitari
  • di articoli per l’illuminazione
  • di giornali, riviste e periodici Farmacie
  • in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • di piccoli animali domestici
  • di materiale per ottica e fotografia
  • di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • effettuato per mezzo di distributori automatici

 Servizi per la persona:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • attività delle lavanderie industriali
  • altre lavanderie, tintorie
  • servizi di pompe funebri e attività connesse

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