Decreto Cura Italia – Stop ai versamenti Riscossione e AdE

Il Decreto n. 18/2020 “Cura Italia” prevede lo STOP di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, che derivano da cartelle di pagamento, da avvisi di addebito e da avvisi di accertamento esecutivi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

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Il Decreto n. 18/2020 “Cura Italia” prevede lo STOP di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, che derivano da cartelle di pagamento, da avvisi di addebito e da avvisi di accertamento esecutivi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Fino al 31 maggio 2020 la Riscossione non invierà nuove cartelle ai contribuenti e non procederà con azioni di riscossione, quali i fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.

Altresì, il decreto ha prorogato i termini di versamento al 31 maggio 2020 della rata di “Rottamazione ter”, scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del “Saldo e stralcio” in prossima scadenza il 31 marzo 2020.

Per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio) e che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può essere richiesta una rateizzazione e, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte della Riscossione, è necessario presentare istanza entro il 30 giugno 2020.

Tuttavia, le rateizzazioni ordinarie attualmente in corso, che scadono nel segmento temporale 8 marzo – 31 maggio sono sospese ed è possibile sanare le rate entro il 30 giugno 2020.

Qualora, nel periodo antecedente la sospensione, siano state presentate istanze di rateizzazione, le stesse verranno prese in esame ed evase durante il periodo di sospensione.

Gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dai Comuni potranno essere pagati entro il 31 maggio 2020.  

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), al fine di rispondere ai quesiti che i contribuenti hanno posto in questo periodo sulle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 18/2020 “Cura Italia” ha pubblicato delle FAQ alle domande più frequenti che sono sorte in quest’ultimo periodo in materia di riscossione.

Vi sottoponiamo alcune delle FAQ più significative:

1.L’agenzia delle entrate-Riscossione può notificare nuove cartelle nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del D.L. n.18/2020?
NO, nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

2. Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

3. I versamenti non effettuati, per effetto della sospensione, devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione?
SI, tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per info e modalità di presentazione puoi consultare la sezione “Rateizzazione” del portale.

4. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

5. Durante il periodo di sospensione, la Riscossione, prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione?
SI, la Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte.

6. Ho una cartella, i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle Entrate Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
NO. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

7. Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l’auto?
Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate- Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

8. Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?
SI. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 – 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

9. Non ho pagato la rata del 28 febbraio della “Rottamazione ter”. Posso ancora pagarla?
SI. Il decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione ter” al 31 maggio 2020.

10. A maggio 2020 scade un’ulteriore rata della “Rottamazione ter”. Devo pagarla?
SI. Il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

11. Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”?
SI. Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

12. Agenzia delle Entrate -Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sportelli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?
In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo. L’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e on line oltre ai consueti canali di contatto (e-mail e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza.

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