Contratti internazionali: giurisdizione e legge applicabile

Se due imprese con sede in Stati diversi volessero stipulare un contratto, quale legge si deve applicare? Quale giurisdizione adire? Un caso del Tribunale di Milano per capirne di più

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Analisi di una fattispecie sottoposta all’attenzione del Tribunale di Milano

I contratti commerciali internazionali, coinvolgendo imprese con sedi in Stati diversi, risultano potenzialmente soggetti a ordinamenti giuridici differenti.

Non potendo, però, un contratto essere regolato contemporaneamente da diritti diversi, occorre un criterio che individui la legge ad esso applicabile.

Un altro profilo specifico dei contratti internazionali è quello relativo alla giurisdizione, cioè all’individuazione del Giudice competente a decidere eventuali controversie tra le parti contraenti.

L’importanza di tali aspetti è emersa anche in occasione di una fattispecie recentemente sottoposta all’attenzione del Tribunale di Milano, relativa proprio ad un rapporto contrattuale internazionale.

Il caso concreto

Nel 2019 una società slovena di consulenza in materia industriale aveva prestato la propria attività in favore di una multinazionale con sede legale in provincia di Milano. L’incarico affidato alla società slovena aveva ad oggetto, in particolare, l’avviamento di un grande impianto industriale acquistato dalla multinazionale committente nel nord del Brasile. L’accordo era stato concluso mediante scambio di email tra le parti, senza che fosse quindi stato predisposto e firmato un documento contrattuale ad hoc.

Nonostante la società slovena avesse diligentemente portato a termine l’incarico affidatole – senza che mai fosse stata sollevata alcuna contestazione circa la bontà dell’attività svolta – la società stessa aveva ricevuto un pagamento solo parziale dei corrispettivi maturati e regolarmente fatturati. 

La società di consulenza si è quindi vista costretta ad agire giudizialmente per vedere interamente soddisfatte le proprie pretese economiche.

Stante l’internazionalità del rapporto – riguardante società con sedi in Paesi diversi e relativo ad un’attività svolta in Brasile – da un punto di vista giuridico l’attenzione andava focalizzata proprio sulla giurisdizione e sull’individuazione della legge applicabile al contratto.

Trattandosi, nel caso di specie, di un contratto concluso tra soggetti aventi la propria sede legale in Paesi facenti parti dell’Unione Europea (Slovenia e Italia), si è fatto riferimento ai Regolamenti comunitari disciplinanti, appunto, la competenza giurisdizionale e la legge applicabile.

Per quanto riguarda la giurisdizione, l’articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. Regolamento Bruxelles I-bis) prevede innanzitutto il foro generale del domicilio del convenuto. Tenuto conto, quindi, che la società committente aveva la propria sede legale in provincia di Milano, la giurisdizione era del Giudice italiano, con competenza per territorio e per valore del Tribunale di Milano. E, stante la giurisdizione italiana, lo svolgimento del procedimento è regolato dalle norme processuali vigenti nel nostro Paese.

Non sarebbe stato possibile radicare la causa in Slovenia in quanto la norma sulle competenze speciali contenuta nel Regolamento Bruxelles I-bis stabilisce che, in caso di prestazione di servizi, un soggetto possa essere convenuto in giudizio nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. E nel caso de quo la consulenza è stata prestata in uno Stato extra UE, il Brasile.

Con riferimento invece alla disciplina sostanziale applicabile, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cd. Regolamento Roma I) prevede che, nel caso in cui le parti non abbiano operato la scelta relativa alla legge applicabile al rapporto contrattuale, “il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale“.

Il provvedimento del Tribunale di Milano

A seguito del ricorso depositato dalla società di consulenza slovena dinanzi al Tribunale di Milano, il Giudice milanese ha innanzitutto confermato la propria competenza giurisdizionale in quanto foro generale ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento Bruxelles I-bis.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ha quindi condannato la multinazionale committente al pagamento dell’importo richiesto dalla ricorrente, compresi gli interessi moratori previsti dalla Direttiva europea 2000/35/CE, e ciò sulla base delle norme contenute nel codice delle obbligazioni sloveno del 2001 (Obligacijski zakonik). Nell’ordinamento sloveno, in particolare, il contratto di prestazione di servizi – che come tutti gli altri contratti ha forza di legge tra le parti – costituisce il modello contrattuale tipo, ed è previsto che, a fronte dell’attività svolta dal prestatore, il committente ha l’obbligo di pagare il corrispettivo.

Considerazioni finali

Il caso concreto oggetto del procedimento radicato dinanzi al Tribunale di Milano conferma quindi ancora una volta l’importanza, soprattutto per le imprese presenti nei mercati internazionali, di operare sulla base di contratti scritti redatti ad hoc tenendo conto dell’effettiva volontà delle parti e che individuino, tra le altre cose, il giudice competente a decidere eventuali controversie nonché la legge che tale giudice deve applicare per risolverle.

Solo così, infatti, si può superare l’incertezza derivante dall’applicazione delle norme di diritto internazionale privato, che anche in ambito comunitario non sono sempre di facile interpretazione.

Scritto da:
Avvocato Alfredo Pivato, Diritto Commerciale e Societario

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