Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: novità e cambiamenti per aziende, imprenditori e lavoratori

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione che accorpa, modifica e sostituisce i vecchi accordi inerenti (Accordo 59/CSR). L’attesa si prolungava dalla riforma del Testo Unico sulla Sicurezza di dicembre 2021.

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Il nuovo documento tiene conto delle evoluzioni del mondo del lavoro, risponde alle esigenze di standardizzazione e vuole aumentare il livello di sicurezza e consapevolezza nelle diverse figure coinvolte e con ruoli anche di responsabilità. Si vuole inoltre promuovere chiarezza e uniformità nei requisiti, nei contenuti e nelle modalità di erogazione della formazione.

Le novità introdotte, e di seguito riassunte, sono entrate in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 con un periodo transitorio di 12 mesi salvo il nuovo corso per datori di lavoro, per cui sono previsti 24 mesi per il suo completamento.

Il testo, nella sua interezza, è un’opportunità – forse non completamente sfruttata – per rendere la formazione più attinente e aderente alla realtà in cui il lavoratore opera. Il processo che viene a definirsi, con un suo sistema di gestione, prende ancor più caratteristica di investimento, rivolto alla tutela delle persone e dell’azienda stessa con un’ottica di efficacia e di efficienza.

Di seguito si riportano gli stralci e i riferimenti più importanti, con evidenziate le novità di maggiore impatto per le aziende, tralasciando aspetti amministrativi, gestionali e documentali di pertinenza soprattutto degli enti e dei soggetti formatori.

I corsi di formazione

I corsi, nella forma, nei contenuti e nel campo di applicazione hanno avuto alcune – anche sostanziali – modifiche che sono riportate nella seguente tabella.

Corsi di formazioneCom’eraCom’è
LavoratoriIniziale4 ore di formazione generale e 4, 8 o 12 di formazione specifica
Aggiornamento6 ore ogni 5 anni
NoteÈ stata eliminata la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione confermando che la formazione dovrà essere erogata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o contestualmente nelle primissime fasi in modo che il lavoratore venga informato e formato sui rischi preventivamente. Per alcuni corsi è disponibile la modalità in e-learning.
PrepostiIniziale8 ore12 ore
Aggiornamento6 ore ogni 5 anni6 ore ogni 2 anni
NotePer poter frequentare il corso di preposto è propedeutico avere la formazione generale e specifica di cui al punto precedente. Non è possibile la formazione, o l’aggiornamento, in modalità e-learning. Per i preposti che hanno frequentato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà necessario svolgere l’aggiornamento entro 12 mesi dalla data suddetta data.
DirigentiIniziale16 ore12 ore + eventuale modulo di 6 ore per aziende operanti in “cantiere”.
Aggiornamento6 ore ogni 5 anni
NoteViene consentita la formazione anche in modalità e-learning.
Datore di lavoroIniziale16 ore + eventuale modulo di 6 ore per aziende operanti in “cantiere”.
Aggiornamento6 ore ogni 5 anni
NoteLa formazione dovrà essere completata entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’accordo stato regioni. Viene consentita la formazione anche in modalità e-learning.
Datore di lavoro con incarico di RSPPIniziale16, 32 o 48 ore in base al livello di rischioOltre al corso per datori di lavoro è previsto un modulo di 8 ore comune per tutti gli ATECO + moduli specifici ulteriori per alcuni settori (Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnica di 16 ore, Pesca di 12 ore, Costruzioni di 16 ore, Chimico e Petrolchimico di 16 ore)
Aggiornamento6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio8 ore ogni 5 anni comune a tutti i settori
Note 
Uso attrezzatureInizialeDiverse durate sulla base delle attrezzature (PLE, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo)Diverse durate sulla base delle attrezzature (PLE, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, gru a ponte, caricatori per la movimentazione di materiali e di carri raccogli frutta)
Aggiornamento4 ore ogni 5 anni
NoteI corsi per le attrezzature citate nel nuovo Accordo, in aggiunta a quelle nei vecchi Accordi, devono essere frequentati e conclusi entro e non oltre i 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo stato regioni. I corsi già erogati prima di tale data, i cui contenuti risultino conformi alle nuove disposizioni, continueranno a essere validi e riconosciuti. Si sottolinea che il non effettuare l’aggiornamento nei termini previsti significa non essere più abilitati all’uso dell’attrezzatura. Il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata, ma solo “nei limiti di 10 anni”.
Ambienti a sospetto inquinamentoInizialeNon normatoDurata minima del corso di 12 ore
AggiornamentoNon normato4 ore ogni 5 anni
NoteI corsi sono obbligatoriamente da erogarsi in presenza. I lavoratori, i datori di lavoro, i lavoratori autonomi devono concludere la formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. Sono riconosciuti i corsi frequentati alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo che abbiano avuto contenuti conformi allo stesso.

In linea comune a tutti i corsi diventa obbligatoria la verifica finale di apprendimento (tramite test, colloquio e ove richiesto/possibile anche simulazione o prove pratiche). Sono previste modifiche anche per i corsi di RSPP, ASPP, CSE/P.

Verifica dell’efficacia formativa

Una novità del nuovo Accordo è inerente alla verifica dell’efficacia della formazione, come parte integrante del processo formativo. Viene formalizzato che il datore di lavoro debba verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui lavoratori per ciascuno dei corsi sopra elencati. L’attività deve essere eseguita dopo il corso, ad adeguata distanza di tempo e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si deve appurare che il lavoratore applichi le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante l’intervento formativo e che metta in atto comportamenti e pratiche abituali trasmesse in sede formativa. Potrà essere eseguita tramite analisi dei dati infortunistici, con questionari somministrati ai lavoratori e/o con check list di valutazione. L’attenzione a questa fase è evidenziata e rimarcata in più parti del nuovo accordo.

Sanzioni e responsabilità in caso di mancata formazione o mancato aggiornamento

Il nuovo Accordo non modifica quanto già in essere. La mancata formazione o il mancato aggiornamento dei lavoratori possono portare a sanzioni penali a carico del datore di lavoro o del dirigente.

Riconoscimento della formazione pregressa

Per i corsi effettuati ai sensi degli Accordi Stato Regioni attualmente in vigore che verranno abrogati con il nuovo Accordo (dirigenti, preposti, lavoratori, attrezzature) la formazione è da ritenersi sostanzialmente valida. Per il datore di lavoro con incarico di RSPP deve essere valutata la valenza per i moduli aggiuntivi di cui sopra.

Di seguito il link al nuovo accordo: https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/ (il documento è riportato alla fine della pagina).

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:
Contratto di lavoro e clausole ad hoc

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