La nuova procedura familiare nel sovraindebitamento

Il luogo nel quale il Sovraindebitamento genera gli effetti più deleteri è la Famiglia. Grazie all'art. 7bis della Legge 3/2012, ora i membri di una stessa Famiglia possono avviare un'unica procedura di composizione della crisi

LinkedInFacebookWhatsAppEmail

L’introduzione della normativa sul Sovraindebitamento nel nostro Paese

Il Principio ispiratore della disciplina sul Sovraindebitamento (di cui alla Legge 3 del 27.1.2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) è quello, di matrice comunitaria, del cd. second chance in quanto mira, appunto, a garantire una “seconda vita” a quelle persone che si trovano in maniera “incolpevole” nella condizione di non riuscire più a far fronte ai propri debiti.

I soggetti destinatari di tale disciplina sono i “debitori civili”, ovvero, coloro che non possono accedere alle procedure fallimentari (come, ad esempio il fallimento o il concordato) le quali hanno tra la finalità, nel momento della loro definizione, di consentire una nuova ripartenza.

Il debitore civile, prima della entrata in vigore della normativa sul Sovraindebitamento, era quindi destinato a vivere “nel sommerso”, senza possibilità di liberarsi dalla continua minaccia delle procedure esecutive dei creditori e gli era, così, precluso il recupero della solvibilità e di un ruolo attivo nell’economia.

Le procedure di composizione introdotte dalla legge 3 del 2012 garantiscono, invece, a tali soggetti di ripartire da zero (da qui l’espressione Fresh Restart) e ciò, con evidenza, produce delle conseguenze non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e psicologico.

Ulteriore finalità perseguita con l’introduzione della normativa di cui alla legge 3 del 2012 è stata quella di arginare un fenomeno particolarmente sentito nel nostro paese, ovvero, quello del ricorso al mercato dell’usura da parte dei soggetti sovraindebitati. Infatti questi ultimi, essendo costretti a vivere “nel sommerso” e non potendo far ricorso al credito di terzi (in quanto, normalmente, privi di garanzie o perché segnalati in centrale rischi o in CRIF), non possono fare altro che ricorrere ai servizi degli usurai, costringendosi in un vortice senza via di uscita.

Il Sovraindebitamento e la Famiglia

Il luogo nel quale la condizione di Sovraindebitamento genera i suoi effetti più deleteri è certamente la Famiglia: infatti, la cronica incapacità di far fronte agli impegni mensili (quali, ad esempio, il pagamento della rata del mutuo o dei vari finanziamenti) e di vita quotidiana (bollette, cibo, ecc), genera dei cortocircuiti che portano, nel tempo, alla disgregazione dei rapporti ed a conseguenze irreversibili per tutti i suoi membri (si pensi all’impossibilità di accesso ad un’adeguata istruzione per i figli, oppure, ad adeguate cure sanitarie). 

Nei primi anni di applicazione della Legge 3 del 2012, la disamina delle fattispecie affrontate dalla giurisprudenza dei Tribunali di merito, ha messo in luce come la maggior parte delle procedure di Sovraindebitamento hanno ad oggetto debiti aventi una matrice comune, tra gli appartenenti ad uno stesso nucleo famigliare. Ne sono esempi classici il debito derivante dal mutuo per l’acquisto della casa di abitazione o il finanziamento per l’acquisto dell’auto che, nella normalità, vedono debitori in solido i coniugi. Ma è anche, diffusissimo, il caso in cui un membro della famiglia presti garanzia personale in favore del debito contratto da un altro membro (ad esempio, il genitore che presta garanzia per il figlio nell’acquisto della sua casa o la moglie che presta garanzia per i debiti contratti dal marito nell’esercizio della sua attività lavorativa).

In tutti questi casi, la crisi patrimoniale della Famiglia non potrebbe certamente risolversi se solo uno dei suoi membri facesse ricorso alle procedure di Sovraindebitamento, in quanto l’esdebitazione ottenuta da quest’ultimo non libererebbe dal debito gli altri componenti coobbligati.

Ciò, quindi, non consentirebbe alla Famiglia nel suo complesso di avere quella “seconda vita” a cui la norma aspira.

L’introduzione della Procedura Familiare nella Legge n. 3 del 2012

Il c.d. Decreto Ristori (Decreto-legge n. 137/2020 convertito in Legge n. 176 del 18.12.2020) ha introdotto nella Legge 3 del 2012, a partire dal 25 dicembre 2020, specifiche norme in materia di “indebitamento familiare”, anticipando un istituto innovativo previsto dal Codice della Crisi che entrerà in vigore, salvo proroghe, dal 01.09.2021.

All’interno della Legge 3 del 2012 è stato introdotto l’art. 7 bis, per il quale i membri di una stessa famiglia possono avviare un’unica procedura di composizione della crisi, quando siano conviventi o in tutti i casi in cui il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

La norma adotta un concetto molto ampio di “Famiglia”, considerandone membri il coniuge, i parenti entro il quarto grado (quindi, ad esempio, genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e zii), gli affini entro il secondo grado (quindi suoceri, generi, nuore, cognati), le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Relativamente al trattamento delle masse attive e passive che compongono il patrimonio di ciascuno dei Sovraindebitati, il legislatore ha precisato che queste saranno considerate in modo distinto al fine di evitare che i beni facenti parte del patrimonio di uno dei familiari siano destinati al soddisfacimento di debiti degli altri, andando a ledere i diritti dei creditori.

I vantaggi derivanti dalla introduzione della Procedura Familiare

La situazione precedente alla riforma prevedeva il deposito di distinte domande avanti all’Organismo di Composizione della Crisi e distinti ricorsi avanti al Tribunale, con procedure che venivano riunite e trattate congiuntamente solo qualora si ravvisasse una connessione.

I vantaggi derivanti dalla introduzione della nuova Procedura Familiare sono indubbi: infatti, il deposito di una unica domanda avanti all’Organismo di Composizione della Crisi comporta una sensibile riduzione nei tempi e nei costi, in quanto il Gestore della Crisi (su incarico dell’Organismo) redigerà una sola relazione particolareggiata che andrà allegata all’unico ricorso avanti al Tribunale.

Inoltre, è innegabile che la disamina e valutazione congiunta sin dall’inizio della situazione di indebitamento, consentirà di individuare la soluzione più adatta alle esigenze dell’intero nucleo famigliare al fine del consentire di raggiungere concretamente il sogno di una vera “ripartenza”.

scritto da
Avv. Anna Pericoli
ADR, Sovraindebitamento, Locazioni Commerciali

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail,
iscriviti alla newsletter Agoràpro.

LinkedInFacebookWhatsAppEmail