Turismo e PNRR: incentivi “ristrutturazione e digitalizzazione”

Il Decreto legge n. 152 propone opportunità per ammodernare le strutture del settore turistico con interventi di ristrutturazione e di digitalizzazione.

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Aggiornamento del 24/11/2021 – Pacchetto “Turismo”

Sembra che il “pacchetto turismo” previsto utilizzando i fondi del PNRR, almeno per quanto riguarda il contributo e il credito d’imposta per la ristrutturazione e digitalizzazione delle imprese turistiche, partirà effettivamente a breve.
Infatti il 22 novembre il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso dove richiede alle associazioni di categoria del settore di inviare le proprie proposte in ordine alle modalità attuative per l’erogazione degli incentivi.
In attesa delle indicazioni pratiche, l’unico dato interessante è che nella relazione tecnica pubblicata con l’avviso si stima che la nuova norma possa soddisfare circa 5.000 imprese nel periodo 2022-2024.


News del 16/11/2021

I primi quattro articoli del Decreto legge n. 152 per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2021, propongono interessanti opportunità per ammodernare le strutture del settore turistico, con particolare attenzione per gli interventi di ristrutturazione e di digitalizzazione.

Come sempre accade, l’applicazione pratica delle varie agevolazioni richiede la pubblicazione di ulteriori provvedimenti attuativi o regolamenti operativi, quindi ad oggi sarebbe ancora prematuro pianificare nei dettagli i futuri investimenti in modo da poter usufruire delle agevolazioni previste.

Considerata comunque l’alta attrattiva delle opportunità proposte dal “pacchetto turismo”, andiamo a vedere a grandi linee le caratteristiche dei singoli interventi.

Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche (art. 1)

I soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Per tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute a decorrere dalla data del 07.11.2021 e fino al 31.12.2024, per la realizzazione di interventi relativi all’incremento dell’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla digitalizzazione

Tale credito d’imposta è fiscalmente irrilevante, utilizzabile solo in compensazione nel modello F24 e può essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

È riconosciuto inoltre un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per i medesimi interventi, e comunque non superiore a 100.000 euro.

I due incentivi sono cumulabili fra loro, a condizione che l’importo cumulato non superi il costo sostenuto, e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Infine, per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito d’imposta e dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2017 (Fondo nazionale per l’efficienza energetica), a condizione che almeno il 50% dei costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 2)

I soggetti beneficiari sono i medesimi soggetti che possono usufruire del contributo e del credito d’imposta sopra citato e i giovani fino a 35 anni che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Per tali soggetti è istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese un’apposta “Sezione speciale Turismo”.

Tale Sezione potrà rilasciare garanzie in relazione a singoli finanziamenti o a portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (art. 3)

I soggetti beneficiari sono i medesimi soggetti che possono usufruire del contributo e del credito d’imposta sopra citato, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

A tali soggetti sono concessi contributi nella misura massima del 35% delle spese per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale realizzati entro il 31.12.2025. Gli interventi oggetto dell’agevolazione devono essere di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro.

A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi.

Tali incentivi sono alternativi al credito d’imposta e al contributo a fondo perduto sopracitati e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4)

I soggetti beneficiari sono le agenzie di viaggio e i tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.

A tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta cheha caratteristiche analoghe a quello previsto dall’art. 1, nella misura del 50% dei costi sostenuti a decorrere dalla data del 07.11.2021 e fino al 31.12.2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, e fino ad un importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

Cosa fare quindi?

Come accennato in premessa, ad oggi rimaniamo in attesa dei provvedimenti attuativi del Ministero del turismo – che devono essere pubblicati entro al massimo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (06.01.2022) – che stabiliscano nel dettaglio le caratteristiche degli interventi agevolati e le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, nonché di eventuali regolamenti operativi dei singoli Fondi.

Quindi le informazioni fin qui in nostro possesso non sono abbastanza dettagliate per poter già valutare se impegnare tempo e risorse finanziarie nella progettazione di interventi. D’altro canto è comprensibile che un soggetto potenzialmente beneficiario delle agevolazioni descritte non voglia rischiare di perdere tali occasioni.

Va considerato che dalla lettura del DL 152 è presumibile che la destinazione dei fondi sia dilazionata nel tempo. Per esempio gli incentivi previsti dall’art. 1 sono concessi sì secondo l’ordine cronologico delle domande, ma nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025. Ci si aspetta quindi che i potenziali beneficiari delle norme del “pacchetto turismo” anche se non accedono alle agevolazioni entro fine anno, abbiano comunque la possibilità di richiederle negli anni successivi.

Da parte nostra provvederemo ad aggiornare le informazioni in merito al “pacchetto turismo” non appena saranno disponibili ulteriori indicazioni ufficiali.

Patrizia Pincin, Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti, (Treviso), Partner Agoràpro
Patrizia Pincin
Dott. Commercialista, Revisore legale dei conti

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