Nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le parti possono recedere dal rapporto secondo le regole generali, tuttavia può essere inserito nel contratto un patto di stabilità o clausola di durata minima garantita.
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Il patto di prova – Approfondimento
Prima di procedere con l’assunzione definitiva, è possibile prevedere un periodo di prova volto a verificare se il rapporto di lavoro risulti conveniente per entrambe le parti (art. 2096 c.c.). Prima della scadenza di tale periodo, le parti sono libere di recedere dal contratto di lavoro, senza alcun vincolo di preavviso, né di motivazione.